Regolamento Regionale MASCI Piemonte

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento definisce gli organi del MASCI Piemonte e le modalità per il loro funzionamento. È redatto in attuazione dell’art. 14 dello Statuto e conformemente alle disposizioni dell’art. 9 del Regolamento nazionale.

Art. 2 – Competenze della Regione

La “Regione MASCI PIEMONTE”, che nel prosieguo sarà per brevità denominata “REGIONE”, è una struttura organizzativa intermedia del Movimento. Essa, per tutto ciò che non è di esclusiva competenza nazionale e delle Comunità, opera in autonomia e responsabilità.

Le sue competenze sono stabilite dall’art. 13 dello Statuto del MASCI.

Art.3 – Degli organi regionali

Gli organi della Regione sono:

  • L’Assemblea regionale
  • Il Consiglio regionale
  • Il Segretario Regionale

Art.4 – Dell’Assemblea Regionale (A. R.)  Compiti

1-       L’Assemblea regionale è costituita dagli AA.SS. delle Comunità del Piemonte, regolarmente censiti entro la data di convocazione.

2-       All’assemblea elettiva, hanno diritto al voto tutti gli Adulti Scout della Regione regolarmente censiti ed in regola con il versamento delle quote nazionali           e regionali alla data della convocazione ufficiale dell’Assemblea. Il SR, il Vice-SR e l’Amministratore Regionale in carica, verificata tale regolarità,                       predisporranno l’elenco degli aventi diritto al voto da consegnare alla commissione verifica poteri che verrà nominata dall’Assemblea Regionale su                   proposta del Consiglio Regionale.

3-     L’Assemblea regionale:

  • elegge per un triennio il Segretario Regionale, con possibilità di ricandidatura per un ulteriore triennio:
    • si possono candidare a Segretario Regionale tutti gli A.S. regolarmente censiti in una delle Comunità della Regione Piemonte. Affinché la propria candidatura sia valida l’A.S. dovrà far pervenire la sua richiesta al Segretario Regionale in carica, correlata da una breve presentazione, entro 45 giorni precedenti la data dell’assemblea;
    • la Comunità di appartenenza del candidato e/o altre Comunità possono, a suo sostegno, integrare tale presentazione con una propria breve nota;
    • il Segretario Regionale in carica, accertata la validità delle candidature pervenute, entro 30 giorni precedenti la data dell’Assemblea, invia a tutti i Magister i nominativi correlati dalle presentazioni pervenute e ne provvede alla pubblicazione sul sito regionale;
    • i Magister si impegnano ad inoltrare e a discutere con tutti i componenti la propria Comunità quanto ricevuto, al fine di favorire il massimo del confronto possibile, nella consapevolezza della libertà personale nell’espressione del voto;
  • elegge la terna dei nominativi, tra i quali la Conferenza Episcopale Piemontese nominerà l’Assistente Ecclesiastico regionale;
    • presenta le candidature agli incarichi nazionali di cui all’art.17 dello Statuto;
    • rielabora, sulla base delle caratteristiche proprie della regione, l’indirizzo programmatico pluriennale ed il conseguente programma nazionale formulato dal Consiglio nazionale, dando indicazioni al Consiglio regionale sui criteri che devono informare il programma regionale;
    • discute ed approva specifici documenti di interesse generale a livello regionale;
    • esprime la partecipazione regionale nei momenti decisionali a livello nazionale.

4-    Dell’Assemblea Regionale - Regole

  1. L’assemblea regionale, da tenersi ogni anno, è convocata dal Segretario Regionale, in via ordinaria, con almeno 60 giorni di preavviso e può essere convocata in via straordinaria ad iniziativa del Consiglio Regionale con almeno 30 giorni di preavviso; l’avviso di convocazione sarà inoltrato ad ogni Comunità con mezzi informatici e pubblicato sul sito Masci della Regione;
  2. è validamente costituita in prima convocazione quando la maggioranza degli aventi diritto è presente o rappresentato per delega; ogni presente e avente diritto può essere portatore di una sola delega scritta, vidimata dal Magister della Comunità del rappresentato. Qualora non si raggiunga la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto in 1° convocazione, l’assemblea è validamente costituita in 2° convocazione, dopo almeno 24 ore dalla 1° convocazione, e con la presenza di almeno il 15% degli aventi diritto;
  3. è presieduta da un Presidente eletto dai partecipanti;
  4. ratifica su proposta del Segretario: tre componenti del comitato mozioni, tre componenti verifica poteri e tre scrutatori
  5. adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti, non considerando nel computo i voti di astensione.

Art. 5 – Del Consiglio Regionale (CO. RE.) Compiti

Il Consiglio regionale rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento a livello regionale.

1-      Il Consiglio regionale è costituito da tutti i Magistri della Regione (o da un loro delegato in caso di impedimento), dal Segretario Regionale,                              dall’Assistente Ecclesiastico regionale, dal Vicesegretario Regionale.

2–     Partecipano altresì al Consiglio regionale con diritto di solo intervento:

    • l’amministratore regionale;
    • i componenti della Segreteria regionale se esiste;
    • gli eventuali responsabili di zona se esistono;
    • gli ex Segretari regionali;
    • l’eventuale A.S. censito nella Regione, eletto o nominato in strutture nazionali.

3–    Alle riunioni possono essere invitati esperti con funzioni consultive.

4–    Ogni Consigliere regionale, esprime il proprio parere secondo le convinzioni maturate nel corso del dibattito, senza alcun vincolo di mandato.

5–    Il Consiglio regionale

    • Esamina ed approva gli schemi di rendiconto o bilancio consuntivi e preventivi predisposti dall’Amministratore entro i tempi stabilita dalla legge.
    • elabora, sulla base delle indicazioni dell’Assemblea regionale, il programma regionale e ne cura la realizzazione;
    • cura le modalità di organizzazione delle Assemblee Regionali e di altri eventi regionali, demandando per i successivi adempimenti operativi ad opportuni gruppi di lavoro e/o alle Comunità nel cui territorio avviene l’evento;
    • propone modifiche al Regolamento della regione che dovranno essere discusse ed approvate in Assemblea Regionale;
    • ratifica con votazione a scrutinio segreto, su indicazione del Segretario Regionale, il Vicesegretario Regionale;
    • ratifica con votazione a scrutinio segreto, su indicazione del Segretario Regionale l’Amministratore regionale;
    • stabilisce, in concomitanza all’approvazione del rendiconto preventivo, la misura e le modalità di riscossione di eventuali quote regionali aggiuntive a quelle del censimento nazionale;
    • in applicazione del principio fiduciario, delibera il rimborso delle spese da chiunque sostenute per servizi resi al Movimento in nome e per conto della regione, e che siano ritenute quantitativamente significative. Fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, a tariffa economica, stabilisce di volta in volta, verificate le spese effettivamente sostenute, l’ammontare del rimborso stesso.

6Del Consiglio Regionale Regole

  • si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte all’anno su convocazione del Segretario Regionale e, in via straordinaria, può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;
  • le riunioni sono valide quando è presente il Segretario Regionale o il Vicesegretario, assente il Segretario, ed almeno la metà degli altri componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti espressi, non considerando le astensioni. In caso di parità, il voto del Segretario Regionale o, in sua assenza, quello del Vicesegretario è determinante;
  • tra i partecipanti alla riunione viene nominato un Segretario con il compito di redigere il verbale e di curare, tramite il Segretario Regionale, che venga trasmesso a tutti i membri del Consiglio regionale, anche per via telematica, assicurandosi dell’avvenuta ricezione. Ove non vi siano osservazioni sui punti del verbale, il Consiglio regionale ne vota la ratifica nella riunione successiva.

Art.6 – Del Segretario Regionale (S. R.)

Ai sensi dell’art.14 dello Statuto del Masci, il Segretario Regionale ha la rappresentanza ufficiale del Movimento a livello regionale, ne coordina le attività nell’ambito delle competenze regionali ed assicura il collegamento tra le Comunità della Regione e gli organismi nazionali.

Il Segretario Regionale

  • convoca l’Assemblea Regionale ordinaria con preavviso scritto di almeno 60 giorni e quella straordinaria con preavviso scritto di almeno 30 giorni;
  • convoca e presiede il Consiglio Regionale;
  • presiede la Segreteria regionale, se esiste;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Regionale;

comunica al Comitato Esecutivo il nominativo del Segretario Regionale eletto dall’Assemblea regionale e dell’Assistente Ecclesiastico regionale nominato dalla Conferenza Episcopale Piemontese;

  • comunica al Comitato Esecutivo i nominativi dei delegati della regione all’Assemblea nazionale e può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell’art. 11 – comma 5 – del Regolamento di attuazione dello Statuto, previ accordi, se possibile, con la Comunità interessata;
  • indica, per la nomina, al Consiglio regionale il nominativo del Vice Segretario Regionale, e, dell’Amministratore regionale;
  • indica, per la nomina, al Consiglio regionale i nominativi degli AA.SS. cooptati per la formazione, se esiste, della Segreteria regionale;
  • nomina l’incaricato stampa e l’eventuale incaricato Web con ratifica del Consiglio regionale a scrutinio segreto. Tali incaricati saranno membri del Consiglio Regionale e dell’eventuale segreteria regionale con solo diritto di intervento;
  • nel corso dell’Assemblea regionale svolge una relazione sullo stato generale del Movimento in ambito regionale.
  • In caso di assenza o impedimento temporaneo il Segretario viene sostituito dal Vice Segretario Regionale.
  • In caso di dimissioni del Segretario il Vice Segretario convoca nel più breve tempo possibile l’assemblea regionale elettiva e gestisce le attività correnti fino all’elezione del nuovo Segretario.

Art.7 – Dell’Assistente Ecclesiastico Regionale (A. E. R.)

  • L’Assistente Ecclesiastico regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Piemontese su una terna di nomi eletti dall’Assemblea regionale, collabora con gli organi direttivi della Regione partecipando alle Assemblee regionali ed alle riunioni del Consiglio regionale;
  • imposta, avvia e coordina le attività degli Assistenti ecclesiastici di Comunità, in sintonia con l’Assistente Ecclesiastico nazionale e tenendo conto dei piani pastorali della Conferenza Episcopale Piemontese;
  • l’Assistente Ecclesiastico regionale ed il Segretario Regionale assicurano i collegamenti tra Regione e Conferenza Episcopale Piemontese.

 

Art. 8 – Dell' Amministratore Regionale

L’Amministratore Regionale:

  • è nominato dal Consiglio regionale su indicazione del Segretario Regionale. La durata del suo incarico è triennale ed è rinnovabile;
  • è dispensato dal prestare cauzione;
  • provvede alla gestione dei fondi sociali in conformità dei deliberati e di eventuali autorizzazioni del Consiglio regionale.
  • redige la bozza del rendiconto consuntivo accompagnata da una relazione esplicativa e la inoltra alla Segreteria Regionale. A seguito dell’approvazione della Segreteria Regionale l’amministratore inoltra i documenti approvati ai componenti del Consiglio Regionale almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discussi;
  • provvede alla tenuta dei libri contabili secondo le norme stabilite dalla normativa vigente e ad assolvere a tutti gli adempimenti di natura fiscale previsti per le organizzazioni di volontariato;

è autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti all’espletamento del suo incarico, compreso aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sui quali opera con firma singola. Qualora per motivi di funzionalità operativa si ritenesse necessario utilizzare una ulteriore firma, questa dovrà essere attribuita ad un socio regolarmente censito. Le firme saranno utilizzabili in forma disgiunta.

Art. 9 – Della Segreteria regionale

Qualora si ritenga opportuna o necessaria, può essere istituita la Segreteria regionale, che, quale organo di coordinamento coadiuva il Segretario Regionale nell’espletamento delle sue funzioni.

Il Segretario Regionale coopta fino ad un massimo di 5 AA.SS. assegnando loro incarichi specifici atti alla realizzazione delle linee programmatiche nazionali e il programma regionale.

Essi dovranno, sotto la direzione del Segretario Regionale, provvedere a gestire “al meglio” il settore loro assegnato.

La Segreteria Regionale è formata:

    1.  dal Segretario Regionale che la presiede;
    2.  dal Vice Segretario Regionale;
    3.  dall’A.E. Regionale;
    4.  dall’amministratore regionale
    5.  dall’Incaricato stampa e/o dall’incaricato alla comunicazione
    6.  dagli A.S. cooptati. La loro nomina sarà ratificata, su proposta del Segretario Regionale, dal Consiglio regionale

La Segreteria Regionale decade al termine del mandato del Segretario Regionale.

Art. 10 - Nuove Comunità (da Art .5 – Nuove Comunità del Regolamento Nazionale)

  1. Coloro i quali, in numero non inferiore a sette, intendono costituire una nuova Comunità, ne fanno richiesta al Consiglio regionale di appartenenza geografica, inviandola al Segretario regionale, redigendo preventivamente un Atto Costitutivo.
  2. Il Segretario Regionale trasmette la richiesta al Comitato esecutivo nazionale entro tre mesi, allegando il parere del Consiglio regionale.
  3. Il Comitato esecutivo nazionale registra la nuova comunità ovvero, in caso di valutazione negativa, entro un mese, rimanda la domanda alla Regione per ulteriori valutazioni.

Art. 11 - La Comunità dei Foulards Blancs (F.B.)  (da Art. 6 – La Comunità dei Foulards Blancs (F.B.) del Regolamento Nazionale)

  1. Il Movimento riconosce la Comunità Scout Italiana Foulards Blancs.
  2. Il Movimento censisce come soci coloro che, fatta la scelta di servizio della Comunità Italiana Foulards Blancs, intendono impegnarsi nel Movimento aderendo agli ideali ed ai valori dello Scautismo degli adulti espressi nel Patto Comunitario e nello Statuto.
  3. Il censimento avviene nelle Comunità locali di cui i Foulards Blancs divengono soci attivi.
  4. I Soci che fanno parte della Comunità Italiana dei Foulards Blancs possono indossare sull'uniforme M.A.S.C.I. il fazzolettone e i distintivi della Comunità FB.
  5. Art. 12 – Vita di Comunità (da Art.7 – Vita di Comunità del Regolamento Nazionale)
  6. Ogni Comunità redige la propria Carta di Comunità ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dopo un adeguato periodo di preparazione, e di norma non oltre il biennio dalla data di costituzione della Comunità medesima; la verifica del Consiglio regionale, di cui all'articolo 6 dello Statuto, deve precedere l'inoltro al Presidente nazionale per la ratifica.
  1. La Carta deve contenere almeno:
    1. l'adesione esplicita al Patto Comunitario e allo Statuto del MASCI;
    2. le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell'Assemblea di

Comunità, per gli adempimenti di cui all'articolo 11 dello Statuto; 

  1. le norme per il funzionamento dell’eventuale Magistero, se scelto dall’Assemblea;
  2. eventuali precisazioni sui compiti del Tesoriere.
  1. La Carta di Comunità può prevedere la diarchia (attribuzione congiunta a un uomo e a una donna) per il servizio di Magister. Ove non diversamente previsto dai Regolamenti regionali, la diarchia si esprime come unità singola nella rappresentanza e nel voto in seno al Consiglio regionale.
  2. La Comunità assume il nome della località di costituzione. Le Comunità della stessa località aggiungeranno al nome il numero progressivo di costituzione, assegnato dal Nazionale. È possibile, inoltre, aggiungere una denominazione specifica.
  3. Il Comitato esecutivo invia alla nuova Comunità il diploma di registrazione e, recuperando il puro costo, la bandiera dell’ISGF, con indicazione, in una etichetta cucita nell'angolo superiore sinistro, del numero di registrazione attribuito alla Comunità.
  4. La Comunità elegge democraticamente il proprio magister e l’eventuale magistero, secondo le modalità definite nella propria Carta, e ne stende relativo verbale che è inviato al Consiglio regionale.
  5. Ogni anno la Comunità approva il rendiconto economico preparato dal tesoriere e ne invia copia al Segretario regionale entro il 30 aprile.
  6. Il Magister rappresenta la Comunità anche all’esterno del Movimento e ne è il legale rappresentante.

Art. 13 – Iscrizione al RUNTS (da Art. 20 - Iscrizione al RUNTS del Regolamento Nazionale)

  1. Il livello nazionale del M.A.S.C.I. può iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) con delibera del Consiglio Nazionale e ricorrendone i presupposti, nella sezione APS.
  2. Le Regioni e le Comunità del M.A.S.C.I. che scelgono di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) dovranno tempestivamente comunicarlo all’Esecutivo nazionale indicando il numero di iscrizione, anche per permettere la costituzione di una Rete associativa ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore

Art. 14 – Rete nazionale e adempimenti (da Art. 22 – Rete nazionale e adempimenti del Regolamento Nazionale)

  1. Ogni Comunità e ogni Regione sono parte del Movimento e interagiscono come rete associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento del MASCI. Se si verificano i presupposti ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le comunità e le regioni iscritte al RUNTS vanno a costituire La Rete nazionale del MASCI.
  2. Nel caso ricorrano violazioni del Regolamento o dello Statuto da parte di una Comunità viene coinvolto in prima istanza il Segretario regionale competente, nel perdurare della situazione, dopo tre mesi si ricorre al Presidente nazionale per quanto di sua competenza.

Art. 15 – Sede (da Art. 23 – Sede dal Regolamento Nazionale)

1. Ogni Comunità e ogni Regione che si iscrive al Registro unico nazionale del terzo settore deve indicare la propria sede e informarne tempestivamente il Segretario nazionale. 

Art. 16 – Del Rendiconto 

L’esercizio finanziario della Regione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Anche le comunità non iscritte al RUNTS devono redigere annualmente il rendiconto economico e inviarne copia al Segretario regionale entro 30 aprile. 

Art.17 – Iscrizione al Centro Servizi per il Volontariato -  CSV

  • Il Segretario Regionale, previa autorizzazione del Consiglio regionale, può, iscrivere la Regione MASCI del Piemonte al CSV, per usufruire dei servizi offerti, stipulare le convenzioni, nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegato o conseguente.
  • Il Magister, qualora la Comunità sia APS, previa autorizzazione del Consiglio regionale, può iscrivere la Comunità MASCI al CSV di riferimento zonale.

Art. 18 – Delle modifiche del regolamento.

Il presente regolamento, entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea regionale, e dalla stessa assemblea può essere modificata.

Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte dalle Comunità, dalle Zone (se eventualmente esistenti) e dal Consiglio Regionale. Tali proposte di modifiche devono pervenire al Segretario Regionale almeno 60 giorni prima della data nella quale viene convocata l’Assemblea regionale; il Segretario Regionale dovrà inviare le proposte di modifica alle altre Comunità e all’Assistente Ecclesiastico regionale almeno un mese prima della data nella quale è convocata l’Assemblea regionale.

Le modifiche saranno sottoposte al Consiglio nazionale a norma dell’articolo 14 comma 1 dello Statuto del Movimento.

Art. 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. 

Art. 20 - Per tutto quanto non espressamente descritto si rimanda al Regolamento e allo Statuto del MASCI nazionale.

Il presente Regolamento e stato approvato dall’assemblea regionale del 25 maggio 2025

Pièces attachées
20260225161200 Regolamento MASCI Reg Piemonte 2025.pdf [284.4Kb]
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